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SERVIZIO PRODUZIONE ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E AUDIT ENERGETICI

 

Attestato di Certificazione Energetica (ACE)

Il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 stabilisce le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, previste dall'articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE.

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) attesta le prestazioni energetiche di un edificio e comprende alcuni dati di riferimento che consentono di valutare e raffrontare tali prestazioni, nonché raccomandazioni per il loro miglioramento in termini di benefici.

Quando è richiesto

L'ACE è previsto salvo eccezioni per tutti gli edifici nei segueni casi:

-Interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti da Finanziaria;

-Compravendite e locazioni immobiliari;

-Edifici nuovi, ampliamenti e ristrutturazioni;

-Contratto Servizio Energia;

A cosa serve

L'Attestato di Certificazione Energetica è il documento redatto da un tecnico abilitato o certificatore energetico che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio. Ciascun edificio presenta caratteristiche costruttive diverse di collocazione, di materiali edili, di orientamento, di serramenti, di impianto termico ecc.. Tutti questi parametri influiscono sull'efficienza energetica dell'edificio ma è possibile, con l'utilizzo di opportune metodologie per la determinazione della prestazione energetica definite dalla normativa nazionale, normalizzare i fabbisogni energetici ad un grado di comfort termico standard, per arrivare ad ottenere una classificazione energetica che funzioni come termine di paragone oggettivo con gli altri immobili.

Come si produce il documento e in quanto tempo

L'ACE va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.

Il certificatore energetico deve:
1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell'immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
2. classificare l'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. rilasciare l'attestato di certificazione energetica.

I tempi di consegna dall'attestato dalla data del sopralluogo sono di 5-10 giorni

Cosa prevede l'ACE

L'ACE prevede salvo eccezioni il calcolo della prestazione energetica complessiva dell'edificio espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale EPgl che somma i seguenti contributi:
EPi=
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacsi=
indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria;
EPe=
indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
EPill=
indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale.

Le prestazioni energetiche dell'edificio sono rappresentate graficamente (comprendono l'indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) e attraverso un sistema di valutazione basato su classi identificate dalle lettere dalla A alla G, con l'introduzione di una classe A+.

Validità

Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell'attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All'attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.

L’ACE deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.

Chi produce il documento

L'’ACE è redatto dal certificatore energetico cioè da un professionista tecnico abilitato che sia esente da conflitti di interesse con tutte le parti in causa.

Quanto costa

La valutazione energetica di un edificio corretta e rispettosa di tutte le normative di riferimento, è un lavoro lungo e impegnativo e non può prescindere del sopralluogo. Si consiglia quindi di diffidare sulla qualità e la veridicità di Attestati rilasciati sotto compensi troppo bassi ed eseguiti senza alcun sopralluogo.

Il costo per un appartamento "standard"si aggira sui 300 euro e dipende da una serie di fattori relativi alle caratteristiche dell'immobile e alla quantità di informazioni fornite dal richiedente. Utilizziamo la metodologia di calcolo proposta dalle Linee Guida Nazionali al paragrafo 5.1 per edifici nuovi e al paragrafo 5.2 punto 1 per edifici esistenti. Tale metodologia è la più complessa e affidabile ed è applicabile a tutti i tipi di edifici. NON UTILIZZIAMO SOFTWARE DOCET per edifici non residenziali!!!

Servizio Fornito

-Sopralluogo;

-Calcolo;

-Consegna materiale a domicilio.

 

 

 

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