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ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

 

Compravendita / Locazione degli Immobili e Certificazione Energetica

L’articolo 35 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.

L`attestato di certificazione energetica deve essere predisposto dal certificatore energetico professionista tecnico abilitato, .

L’attestato di certificazione energetica si rende obbligatorio per:
-tutti gli edifici esistenti oggetto di compravendita;
-tutti gli edifici esistenti oggetto di locazione a titolo oneroso
.

Le scadenze temporali relative all’obbligatorietà sono state le seguenti:
- dal 1 luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore ai 1000 mq;
- dal 1 luglio 2008 per tutti gli edifici anche di superficie utile al di sotto dei 1000 mq nel caso di intero immobile;
- dal 1 luglio 2009 per tutte le unità immobiliari anche singoli appartamenti.

Applicabilità

L'obbligo del 1 luglio 2009 per la vendita e le locazioni di immobile sopravviene anche per tutte singole unità immobiliari all'interno di una più ampia costruzione. Non ci sono quindi più esclusioni per il singolo appartamento.

L’Allegato A del Decreto ministeriale del 26 giugno 2009, spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’Allegato 1.

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Per i condominii, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali.

Per i condominii si può quindi prevedere:
a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi);
b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.

Gli amministratori degli stabili devono fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.

Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di vendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

Perché la certificazione

Obiettivo primario della normativa sul risparmio energetico è quello di ridurre i consumi, migliorare le nostre condizioni di vita e cominciare a fare qualcosa per risolvere la crisi energetica dell’intero sistema ambientale. Tuttavia, grazie alla certificazione energetica migliorerà notevolmente anche la trasparenza nel mercato immobiliare, all’interno del quale sarà molto più facile orientarsi e scegliere:

• gli acquirenti ed i locatari di immobili avranno un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e dei costi energetici dell’immobile;
• i proprietari degli immobili saranno informati del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio”, e ciò incoraggerà ulteriori interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;
• gli interessati potranno pretendere dal fornitore (venditore) di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione;
• sarà possibile valutare se conviene oppure no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.

 

 

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