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Compravendita / Locazione degli Immobili e Certificazione Energetica Larticolo 35 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha cancellato lobbligo di allegare lattestato di certificazione energetica allatto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e lobbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dellarticolo 6 del Dlgs 192/2005. con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dallentrata in vigore della nuova legge è venuto meno lobbligo di allegare lattestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non lobbligo di redigerlo, previsto dallart. 6 del Dlgs 192/2005. L`attestato di certificazione energetica deve essere predisposto dal certificatore energetico professionista tecnico abilitato, . Lattestato di certificazione
energetica si rende obbligatorio per: Le scadenze temporali relative allobbligatorietà sono state le seguenti: Applicabilità L'obbligo del 1 luglio 2009 per la vendita e le locazioni di immobile sopravviene anche per tutte singole unità immobiliari all'interno di una più ampia costruzione. Non ci sono quindi più esclusioni per il singolo appartamento. LAllegato A del Decreto ministeriale del 26 giugno 2009, spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui allarticolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dellisolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nellAllegato 1. Per gli edifici residenziali la certificazione energetica
riguarda il singolo appartamento. Per i condominii, si potrà
prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti
simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che
individuali. Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di vendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dellimmobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso unautodichiarazione in cui afferma che ledificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica delledificio sono molto alti. Perché la certificazione Obiettivo primario della normativa sul risparmio energetico è quello di ridurre i consumi, migliorare le nostre condizioni di vita e cominciare a fare qualcosa per risolvere la crisi energetica dellintero sistema ambientale. Tuttavia, grazie alla certificazione energetica migliorerà notevolmente anche la trasparenza nel mercato immobiliare, allinterno del quale sarà molto più facile orientarsi e scegliere: gli acquirenti ed i locatari
di immobili avranno un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche
e dei costi energetici dellimmobile; |
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