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Contratti di Servizio Energia
e Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)
La legislazione vigente obbliga chi si
avvale di contratti di Servizio Energia a una preventiva analisi energetica
dell'edificio e alla presentazione di relativo Attestato di Qualificazione
Energetica.
Il Sevizio Energia
Le innovazioni contenute nel Contratto
di Servizio Energia sono sostanzialmente riconducibili a due aspetti:
da un lato, si uniscono i concetti di comfort e di risparmio energetico,
cioè si persegue la ricerca del massimo risparmio di energia
possibile, fornendo comunque il livello di comfort richiesto dagli utenti;
dallaltro, si individua nel miglioramento dellefficienza
degli impianti che producono e utilizzano lenergia, lo strumento
per garantire comfort e risparmio energetico.
Già la legge 10/91 parlava di servizio energia e il dpr 412/93
ne dava la definizione precisa: << per contratto servizio
energia si intende l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione
dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli
edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale
dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo
nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell'energia >>.
Per la prima volta il legislatore mette insieme il concetto di risparmio
energetico con il concetto di comfort e indica nel processo di miglioramento
dellefficienza energetica lo strumento in grado di soddisfare
queste due esigenze apparentemente contrastanti.
Successivamente sono usciti sul mercato contratti che pur chiamandosi
contratti di servizio energia, in effetti, non ne applicavano appieno
lo spirito. Si trattava di contratti forfettari, contratti cioè
che prevedevano un costo fisso annuo di riscaldamento, indipendentemente
sia dalla effettiva stagione termica, sia dalle esigenze di comfort
degli utenti e raramente intervenivano sugli impianti in modo significativo.
Tutto ciò ha portato a disagi e a maggiori costi per gli utenti
contribuendo pertanto a creare la cattiva fama dei contratti di servizio
energia. A mettere ordine sul mercato, dopo qualche anno, sono intervenute
alcune circolari del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate:
Risoluzione n. 103 del 20/08/98 (applicabilità aliquota
IVA 10%) Circolare n. 273 del 23/11/98 (contenuti minimali del
contratto) Circolare n. 82 del 07/04/99 (uso domestico e altri
usi) Risoluzione n. 150 del 15/12/04 (corretta attribuzione IVA)
che hanno chiarito cosa effettivamente si intende per contratto di servizio
energia e quali siano le caratteristiche del contratto stesso; hanno
chiarito inoltre che a tali contratti, in ambito domestico si applica
laliquota IVA al 10%. Tuttavia, nonostante ciò si è
valutato che circa il 70% dei contratti in essere, in realtà
non rispetta la normativa vigente e applica indebitamente laliquota
IVA al 10%.
Come funziona un contratto di servizio energetico
Normalmente in un condominio ci sono imprese che forniscono
combustibile, energia elettrica, manutenzione e quanto altro serve per
il riscaldamento delledificio. Ciascun fornitore guadagna dalla
vendita dei propri prodotti o servizi (cioè, più vendono
e più guadagnano) e quindi non hanno alcun interesse al risparmio
di energia, né al miglioramento dellefficienza dellimpianto.
Infatti: al fornitore di combustibile non importa migliorare
il rendimento della caldaia (basta che funzioni e consumi combustibile,
anzi più consuma e più guadagna); così pure
al manutentore interessa relativamente lefficienza della caldaia
(basta che rimanga entro i parametri di legge. Anzi, anche lui guadagna
sul numero degli interventi e non sul miglioramento del rendimento della
caldaia.
Quindi lefficienza dalla caldaia e più in generale del
sistema edificio-impianto, è di interesse esclusivo del condominio,
il quale, però non ha le capacità tecniche e operative
per intervenire. La conseguenza grave è che lefficienza
della caldaia è dunque abbandonata a sè stessa. Se poi
a questo aggiungiamo che, come accade spesso, la suddivisione dei costi
di riscaldamento viene fatta a millesimi e non a consumo, è facile
intuire che in questo modo non cè nessuno stimolo reale
al risparmio energetico né da parte degli utenti, né tanto
meno da parte dei fornitori.
Nello schema qui riportato, fra larea di competenza del gestore
(centrale termica) e quella del condominio (utilizzazione del calore)
si inserisce un elemento innovativo: il contatore di calore. Il contatore
di calore è lelemento fondamentale del Servizio Energia:
il condominio, infatti, non acquista più separatamente combustibile
e manutenzione dai singoli fornitori, ma acquista energia, sotto forma
di acqua calda, che viene misurata dal contatore di calore e quindi
paga esclusivamente ciò che consuma ad un fornitore unico: il
Gestore del Contratto di Servizio Energia. Il contatore di calore delimita
quindi due aree: larea di competenza del Gestore: tutto
ciò che sta a monte del contatore; larea di competenza
del condominio: tutto ciò che sta a valle del contatore.
Ruolo del gestore
È compito del gestore acquistare il combustibile,
provvedere alla manutenzione dellimpianto e curare il processo
di produzione del calore necessario al fabbisogno termico delledificio:
calore che verrà misurato dal contatore (in kwh) e ceduto al
condominio ad un costo unitario (tariffa €/kwh) concordato contrattualmente.
Il guadagno del gestore deriva dalla differenza fra i ricavi derivanti
dalla vendita di energia termica al condominio ed i costi sostenuti
per la produzione del calore. Sarà quindi interesse del gestore
produrre il calore al costo più basso possibile. Cioè
il gestore sarà stimolato a migliorare e ottimizzare tutto il
processo che sta a monte del contatore nellarea di sua competenza
attraverso vari interventi migliorativi (es. uso di combustibili con
le migliori prestazioni energetiche, sostituzione delle caldaie obsolete
o sovradimensionate, con bassi rendimenti, con caldaie innovative ad
altissima efficienza, miglioramento dellimpianto e della coibentazione
delle tubazioni nella centrale termica). Nel contratto di servizio energia,
il costo unitario del calore (tariffa €/kwh) dipende dallefficienza
energetica della centrale termica che sta a monte del contatore.
Esso viene concordato contrattualmente e non è modificabile per
tutta la durata del Contratto di Servizio Energia, salvo le variazioni
ufficiali del costo del combustibile. Quindi se nellarco della
durata del contratto, dovesse verificarsi un decadimento dellefficienza
energetica della centrale termica, questa non produrrà variazioni
della tariffa pagata da condominio, ma abbasserà i ricavi del
gestore. Pertanto è interesse del gestore monitorare costantemente
lefficienza energetica del sistema per intervenire immediatamente
in caso di anomalia, pena la riduzione dei suoi ricavi.
Ruolo del condominio
Il condominio paga esclusivamente la quantità
di calore necessaria a soddisfare il suo fabbisogno energetico. I condòmini
saranno stimolati a consumare meno energia possibile, pur senza rinunciare
al comfort desiderato: saranno pertanto interessati a realizzare, nellarea
di loro competenza a valle del contatore di calore, tutti quegli interventi
che permetteranno loro di consumare meno energia ed in modo più
responsabile. In questo modo si ottiene: risparmio energetico:
significa ridurre il fabbisogno globale di energia primaria (combustibile)
contribuendo a ridurre il costo della bolletta energetica nazionale
(lItalia deve acquistare allestero la gran parte del combustibile);
consumare meno energia e in modo più efficiente significa
anche ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nellaria e contribuire
quindi al raggiungimento degli obiettivi che lItalia si è
posta aderendo al Protocollo di Kyoto. Con il Contratto di Servizio
Energia si crea quindi un circolo virtuoso in cui sia il gestore che
il condominio guadagnano, facendo risparmio energetico, e contribuiscono
a valorizzare laspetto sociale e ambientale delluso razionale
dellenergia.
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